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Legge 25/10/78 N. 690
"La quantità di prodotto contenuta in un imballaggio preconfezionato, denominata contenuto effettivo, deve essere misurata oppure controllata in termini di massa o di volume sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento; (omissis)
La misurazione o il controllo sono effettuati mediante uno strumento legale di misura adatto alla natura delle operazioni da compiere ed in regola con le disposizioni metriche in vigore."
DPR 26/05/80 n. 391
Art. 8. Responsabilità del fabbricante
"La misura o il controllo devono essere effettuati mediante uno strumento di misura legale adatto alla natura delle operazioni da compiere, in regola con le disposizioni metriche in vigore", (omissis)
"Il contenuto di un preimballaggio è misurato allorché la realizzazione dei singoli preimballaggi è ottenuta manualmente con l'ausilio di uno strumento di misura a funzionamento non automatico (ndr: si intende uno strumento per pesare che necessita l'intervento di un operatore durante l'operazione di pesatura).
In tal caso non è richiesto il controllo ecc..., ma da parte del responsabile si deve provvedere con opportuna periodicità alla verifica del regolare funzionamento dello strumento di misura utilizzato.
Art. 9. Strumenti per il controllo del fabbricante
"Uno strumento per pesare legale utilizzato per la misura o il controllo del contenuto effettivo dei singoli preimballaggi è ritenuto appropriato ... se è del tipo a funzionamento non automatico regolarmente approvato, munito dei bolli metrici e con dispositivo indicatore che presenti una divisione di un valore conforme a quella indicata nella tabella dell'art. 9 DPR 391."
Circolari Ministeriali
N. 71/2 (dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato agli Uffici Provinciali Metrici)
I provvedimenti normativi in materia di preimballaggi confezionati secondo quantità unitarie costanti prevedono che il fabbricante, in alternativa alla misurazione unità per unità, effettui sui preimballaggi prodotti un controllo statistico secondo modalità ammesse od autorizzate dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Ufficio Centrale Metrico.
In relazione alle domande giacenti presso quest'ufficio con le quali sono state richieste autorizzazioni delle modalità adottate, si precisa quanto segue:
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Per modalità di controllo statistico ammesse od autorizzate si devono intendere quelle seguite secondo norme nazionali od internazionali in materia di campionamento statistico pubblicate da Enti di normazione (UNI, ISO, ecc) scelte con riferimento alle caratteristiche degli impianti produttivi interessati ed alle proprietà dei prodotti preconfezionati.
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Qualunque siano le modalità scelte, il campionamento effettuato deve essere idoneo a garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai provvedimenti normativi in oggetto. In particolare i preimballaggi sottoposti ai piani statistici adottati devono essere tali da superare i controlli applicabili, di cui all'art. 15 e all'allegato II del D.L. 3 luglio 1976, n. 451 (ndr. pubblicato sulla G.U. n. 175 del 6 luglio 1976), come modificato dal D.M. 13 marzo 1979; all'art. 10 (ndr. pubblicato sulla G.U. n. 113 del 24 aprile 1979) e all'allegato II della Legge 25 ottobre 1978, n. 690 (ndr. pubblicato sulla G.U. n. 316 dell'11 novembre 1978), come modificata dal D.M. 27 febbraio 1979 (ndr. pubblicato sulla G.U. n. 75 del 16 marzo 1976), e all'art. 12 del DPR 26 maggio 1980, n. 391 (ndr. pubblicato sulla G.U. n. 211 del 2 agosto 1980). I predetti controlli sono effettuati in sede di sorveglianza dall'Amministrazione metrica.
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La conformità alle condizioni di cui ai punti 1) e 2) precedenti esclude l'invio delle domande da indirizzare al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Ufficio Centrale Metrico - per l'autorizzazione delle modalità seguite nel proprio campionamento statistico; per quelle già pervenute la presente circolare vale anche come risposta.
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Le Aziende, che seguono modalità diverse da quelle indicate al punto 1), anche se hanno presentato apposita domanda per la relativa autorizzazione, devono adeguarsi entro sei mesi a quanto sopra riferito, senza attendere una specifica risposta da parte di quest'ufficio, che non ha la possibilità materiale di corrispondere individualmente al grande numero di domande pervenute. Nelle more dell'adeguamento, resta comunque inteso che l'Amministrazione metrica può effettuare anche in questo caso in occasione di operazioni di sorveglianza i controlli previsti dai provvedimenti citati al punto 2).
N. 43 (dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato agli Uffici Provinciali Metrici)
La C.M. 19 settembre 1995 n. 71/2 stabilisce, in materia di preimballaggi confezionati secondo quantità unitarie costanti, quali siano le modalità di controllo statistico effettuate dal fabbricante sulla produzione, ammesse od autorizzate dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Ufficio Centrale Metrico.
Ad integrazione di quanto in essa previsto al punto 1), vanno considerate modalità di controllo statistico ammesse od autorizzate anche quelle relative ai controlli non distruttivi indicate nell'allegato II del D.L. 3 luglio 1976 n. 451, come modificato dal D.M. 13 marzo 1979 e nell'allegato II della Legge 25 ottobre 1978, n. 690, come modificata dal D.M. 27 febbraio 1979).
Tali controlli statistici devono essere applicati secondo la definizione di lotto in essi stabilita e comprende sia il "Controllo statistico del contenuto effettivo di un preimballaggio preconfezionato", che il "Controllo della media dei contenuti effettivi dei singoli elementi di un lotto di imballaggi preconfezionati".
Si precisa inoltre che sono considerate modalità di controllo statistico ammesse anche tutte quelle attuate con riferimento a norme di unificazione a condizione che risultino equipollenti a quelle di cui al secondo comma precedente.
La registrazione dei controlli effettuati da parte del fabbricante di cui all'art. 7, D.L. 3 luglio 1976, n. 451, all'art. 7, Legge 25/10/1978, n. 690, e all'art. 10 D.P.R. 26 maggio 1980, n. 391, potrà essere effettuata sia su supporti cartacei che magnetici o comunque di tipo informatico. Il periodo durante il quale la documentazione stessa deve essere conservata è stabilito come segue:
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Prodotti che riportano la data di scadenza: almeno un mese;
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Prodotti che riportano il termine minimo di conservazione: almeno 6 mesi dallo spirare del termine di durabilità minima del prodotto.
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Prodotti che non riportano alcun termine: almeno 3 anni.
Per le domande già presentate a quest'ufficio i termini per l'adeguamento a quanto stabilito dalla C.M. 19 settembre 1995, n 71/2, come modificata dalla presente, sono prorogati al 31 dicembre 1996.
N. 110 (dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato agli Uffici Provinciali Metrici)
La circolare ministeriale 17 aprile 1996 n. 43, subordinata l'ammissione o autorizzazione delle modalità di controllo statistico sulla produzione da parte del fabbricante di preimballaggi, alla loro equipollenza alle modalità previste per i controlli statali non distruttivi (rif. allegato II del DL 3 luglio 1976, n. 451, come modificato dal DM 13 marzo 1979, per i preimballaggi di tipo nazionale; rif. allegato II della Legge 25 ottobre 1978 n. 690 come modificata dal DM febbraio 1979, per i preimballaggi di tipo CEE).
Nella stessa circolare non si fa alcun riferimento al controllo statale distruttivo previsto nelle medesime norme richiamate.
Per coerenza applicativa si ritiene di concedere al fabbricante di preimballaggi, la possibilità di utilizzare anche questo metodo.
Poiché comunque il controllo statistico distruttivo riguarda esclusivamente i casi per cui sia praticamente impossibile effettuare quello non distruttivo, esso potrà essere applicato esclusivamente a seguito di autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Ufficio Centrale Metrico su richiesta dell'interessato.
Legge 690
Elenco normative
Gazzetta Ufficiale Preimballati Ittici
Disciplina Preimballati
Sanzioni
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